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Cessione del credito ecobonus e sismabonus condomìni: come funziona

Cessione del credito Ecobonus e Sismabonus per i condomìni: facciamo chiarezza. L’obiettivo del nostro articolo è quello di rendere un po’ più chiaro e semplice il meccanismo della cessione del credito fiscale connesso ai due incentivi.

Premettiamo che la cessione del credito è possibile, al momento, per il Sismabonus condomini, per l’Ecobonus condomini e per l’Ecobonus riferito alle singole unità immobiliari. Tuttavia le procedure di cessione del credito sono regolamentate solo nei primi due casi mentre per l’Ecobonus sulle singole unità immobiliari l’Agenzia delle Entrate ancora non ha ancora emanato il Provvedimento apposito.

Chi può cedere il credito fiscale?

Alla cessione del credito ecobonus e/o sismabonus possono accedere tutti i potenziali beneficiari degli incentivi che sostengono le spese di riqualificazione degli edifici (per gli interventi agevolati), compresi i soggetti che non potrebbero usufruire della corrispondente detrazione.

Soggetti capienti

soggetti capienti (versano IRPEF o IRES) possono cedere il credito alle imprese esecutrici dei lavori di riqualificazione energetica e/o sismica, o ad altri soggetti privati (altri condòmini oppure altre aziende affiliate al gruppo di aziende che ha effettuato gli interventi). Non è consentita, in questo caso, la cessione del credito a banche o istituti finanziari.

cessione del credito

Soggetti incapienti

soggetti incapienti, invece, possono cedere il credito anche a banche ed istituti finanziari.

cessione del credito ecobonus incapienti

Quanto credito può cedere il condòmino?

Il condòmino cede l’intera detrazione che gli spetta (ossia per le quote di immobile che lo riguardano), calcolata sulla spesa deliberata dall’assemblea condominiale oppure sulla base delle spese sostenute dal condominio nel periodo d’imposta.

Non si possono cedere rate residue della detrazione fiscale.

Quante volte può essere ceduto il credito fiscale

Il credito fiscale può essere ceduto per un massimo di 2 volte: una sola volta successiva alla cessione originaria.

Come può essere utilizzato il credito fiscale dal cessionario?

Il cessionario, ossia chi acquisisce il credito attraverso la prima cessione, può utilizzarlo in due modi:

In compensazione con modello F24

Può utilizzarlo in compensazione di diverse tipologie di imposte, contributi, premi assicurativi, interessi su imposte e contributi, alle stesse condizioni del cedente.

Cederlo a sua volta

Il cessionario può a sua volta optare per la cessione del credito ed il nuovo cessionario lo può utilizzare sulla base delle rate residue.

Il cessionario usufruisce del credito, nel caso scelga la compensazione con modello F24, alle stesse condizioni del cedente, ossia: 10 rate annuali in caso di Ecobonus5 rate annuali in caso di Sismabonus10 rate annuali per il Superincentivo (combinazione di Ecobonus condomini e Sismabonus condomini).

Nel caso opti per cedere nuovamente il credito, deve effettuare una nuova comunicazione in via telematica all’Agenzia delle Entrate.

In ogni caso, il credito fiscale diventa disponibile, per il cessionario, dal 10 marzo dell’anno successivo a quello in cui il condòmino ha sostenuto la spesa e a condizione che abbia pagato la parte di spesa a lui imputabile.

La quota di credito fiscale non utilizzata nell’anno fiscale può essere utilizzata negli anni successivi ma non può essere chiesta a rimborso.

Quali adempimenti sono necessari?

Condòmino

Entro il 31 dicembre il condòmino comunica all’amministratore di condominio:

    • i dati di avvenuta cessione del credito;
    • l’accettazione da parte del cessionario;
    • dati, Codice Fiscale, Partita IVA propri e del cessionario.

Amministratore di condominio

Entro il 28 febbraio comunica all’Agenzia delle Entrate:

    • i dati del cessionario;
    • l’accettazione del credito da parte del cessionario;
    • l’importo del credito accettato dal cessionario sulla base delle spese sostenute dal condòmino entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

Successivamente consegna al condòmino la certificazione delle spese a lui imputabili ed il protocollo telematico dell’Agenzia delle Entrate con cui ha comunicato la cessione del credito.

Cessionario

Dal 10 marzo, data dalla quale il credito diventa disponibile, può:

    • utilizzarlo in compensazione con modello F24;
    • cedere a sua volta il credito comunicando la nuova cessione all’Agenzia delle Entrate in via telematica.

Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha i seguenti compiti:

    • eseguire controlli su condòmino cedente e cessionario;
    • rendere visibile nel cassetto fiscale del cedente l’accettazione del credito da parte del cessionario;
    • rendere visibile nel cassetto fiscale del cessionario il credito d’imposta attribuito e che potrà utilizzare solo dopo l’accettazione.

Se vuoi maggiori informazioni sulla cessione del credito Ecobonus e Sismabonus scarica la nostra guida e contattaci (lasciando un commento, scrivendo alla nostra mail o utilizzando la nostra chat).

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